La Federazione degli Ordini Forensi d’Europa (FBE) :
riafferma l’importanza che riveste per tutte le persone appartenenti al territorio di uno Stato membro del Consiglio d’Europa la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950 ;
ha seguito i lavori di preparazione del progetto di riforma della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ;
ha consultato gli Ordini Forensi aderenti alla FBE sul funzionamento attuale della Corte, e le proposte di riforma ;
1. considera che è opportuno riformare la procedura e reperire nuovi mezzi finanziari per la CEDU, per permetterle di trattare, nello spirito del Protocollo n°11, ed in un tempo ragionevole, le richieste che le sono presentate ;
2. considera che è opportuno imporre il ministero d’avvocato nel ricorso alla Corte, con la messa in atto di un sistema di gratuito patrocinio in questa fase ;
3. ritiene non sia opportuno, e sia al contrario pericoloso, limitare il diritto d’accesso del ricorrente alla Corte Europea attraverso un incremento del numero delle condizioni di ricevibilità, e riafferma l’importanza che riveste il diritto di richiesta individuale, che figura attualmente all’art 34 della Convenzione ;
4. ritiene che sarebbe opportuno creare una procedura di rinvio pregiudiziale che permetta alle giurisdizioni nazionali di interpellare la Corte sull’interpretazione di una disposizione della Convenzione. 5. considera che si potrebbe ottenere una riduzione sostanziale dei tempi della procedura grazie alla designazione di avvocati mediatori che incoraggino il ricorrente e lo Stato membro a trovare una soluzione amichevole ;
6. considera che si deve imporre agli Stati l’obbligo di associare gli organi rappresentativi degli avvocati alla scelta dei loro candidati alla carica di giudice della Corte e di proporre almeno un avvocato fra i loro candidati.
7. ritiene che, se viene adita una Sezione della Corte allo stadio di ricevibilità, la Corte, dopo comunicazione della richiesta al Governo interessato e dopo scambio di memorie tra le parti, debba comunicare il rapporto del Giudice Relatore ;
8. ritiene che le cause che non presentano difficoltà particolari possano essere trattate, sia quanto alla ricevibilità che nel merito, da un collegio di tre giudici ;
9. accoglie con grande favore la nuova giurisprudenza della Corte che si riferisce alle misure provvisorie (CEDU 6/2/2003, Causa Mamtkulov e Abdurasulovic c/ Turchia) ed incoraggia la Corte ad applicare le disposizioni dell’art. 39 del Regolamento della Corte, recependo in futuro un’interpretazione più estensiva di queste disposizioni ;
10. auspica che per le cause relative agli artt. 2 e 3 della Convenzione si possa tenere un’udienza su istanza delle parti ;
11. ritiene che sarebbe opportuno che la Corte precisi nelle sue decisioni le misure necessarie a far sì che lo Stato possa porre rimedio alle violazioni constatate, al fine di evitare il rinnovarsi di violazioni similari ;
12. ritiene che sia opportuno che le decisioni della Corte siano redatte nelle due lingue del Consiglio d’Europa, e nella lingua dello Stato interessato ;
13. ritiene che non sarebbe opportuno creare delle Corti Regionali dei Diritti dell’Uomo ;
14. ritiene quanto sopra essenziale.
Così deciso in assemblea generale a Praga, il 7 giugno 2003