Fédération des barreaux d’Europe

Risoluzione sulla formazione degli avvocati nell’unione europea - Andorra, 2001

ANALISI

1.Le direttive sulla libera prestazione di servizi, il riconoscimento dei diplomi e la libertà di stabilimento creano un quadro legislativo che facilita largamente la mobilità degli avvocati su tutto il territorio dell’Unione Europea. 2.Se questo quadro legislativo è condizione indispensabile della mobilità, esiste un’altra condizione che nessun testo può decretare : la fiducia nella qualità dell’avvocato che proviene da altro Paese Membro. 3.L’avvocatura europea ha rilevato notevoli differenze nella preparazione dei giovani giuristi che interprendono la professione di avvocato e nella obligatorietà di une formazione continua degli iscritti all’Ordine forense. 4.L’organizzazione della giustizia resta di competenza esclusiva degli stati membri e continua ad essere caratterizzata da notevoli differenze tra gli Stati. Il riferimento è rivolto all’ambiente di lavoro di gran parte degli avvocati per cui appare realistico pensare che queste differenze nazionali non scomparianno molto presto.

CONCLUSIONI

1. E’ tempo quindi di assumere quelle iniziative volte ad armonizzare la qualità della formazione professionale dell’avvocato. 2. E’ indispensabile tuttavia assicurare che tutti gli avvocati che accedono ad un Ordine nell’Unione Europea une formazione che permetta loro di apprendrere la dimensione europea della loro professione. La federazione degli Ordini Forensi d’Europa ritiene che debbano essere assunte alcune iniziative a breve termine per interprendere il cammino per armonizzare la qualità della formazione. 3. L’armonizzazione della qualità della formazione non necessariamente implica l’armonizzazione del suo contenuto. L’obiettivo prioritario deve essere una qualità armonizziata.

MISURE URGENTI E A BREVE TERMINE

1. Una formazione che prepari alla pratica professionale dell’avvocato deve essere obbligatoria in tutta l’Unione Europea. Questa formazione deve essere ratificata da un esame o da qualunque altra forma di controllo attitudinale.

2. Questa formazione deve avere una durata minima di due anni.

3. Essa deve comprendere l’apprendimento della pratica professionale in uno studio di avvocato ed un minimo di cento ore di insegnamento e di esercitazioni che comprendano obbligatoriamente la deontologia. Questo minimo di cento ore dovrà progressivamente passare a duecento ore. Il contenuto della formazione deve tenere conto della specificità dell’ esercizio della professione di avvocato in ogni Stato Membro. Deve comunque comprendere in tutta l’Unione Europea la conoscenza del codice di deontologia Europeo.

4. La formazione dei formatori incaricati di assicurare l’insegnamento e le esercitazioni indicati al punto precedente, deve essere organizzato a livello nazionale e coordinato a livello Europeo.

5. Una formazione continua equivalente ad un minimo di dieci ore per anno deve diventare obbligatoria in tutta l’Unione Europea.

6. L’offerta sufficiente di una formazione in diritto comunitario ed Europeo deve essere garantita.