La Federazione degli Ordini Forensi d’Europa è l’erede della Conferenza dei Grandi Ordini Forensi d’Europa costituita il 27 giugno 1986 a Parigi dagli Ordini di Amsterdam, Barcelona, Bruxelles, Ginevra, Milano, Parigi e Francoforte, dall’Ordine Nazionale degli Avvocati del Portogallo, cui si è aggiunto, successivamente, l’Ordine di Cracovia.
Il 23 maggio 1992, a Barcelona, la Conferenza dei Grandi Ordini Forensi d’Europa si è trasformata nella Federazione degli Ordini Forensi d’Europa, aprendosi a tutti gli Ordini provenienti da uno stato membro del Consiglio d’Europa.
Dopo parecchie modifiche, gli attuali statuti sono stati adottati il 9 ottobre 1999 a Taormina.
La Federazione degli Ordini Forensi d’Europa è una associazione senza scopo di lucro, dotata di personalità giuridica e sottoposta al diritto proprio del paese della sede sociale e agli attuali statuti. Essa tende a riunire tutti gli Ordini provenienti da uno Stato membro del Consiglio d’Europa e mira alla rappresentanza naturale e democratica degli Ordini Forensi d’Europa.
E’ legata alle motivazioni che hanno presieduto alla costituzione della Conferenza dei Grandi Ordini Forensi d’Europa e cioè :
• volontà di adesione ai principi fondamentali definiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, in virtù del complesso delle culture e delle civiltà che unisce gli Ordini membri ;
• necessità di garantire ai cittadini e alle imprese le prestazioni professionali di Avvocati liberi,
• necessità di una organizzazione indipendente che tuteli il rispetto dei principi essenziali della professione di Avvocato in Europa,
• considerazione del ruolo specifico svolto dagli Ordini europei per la difesa della libertà nei confronti delle autorità politiche economiche e giudiziarie.
L’associazione ha durata illimitata.
La Federazione degli Ordini Forensi d’Europa si prefigge l’obiettivo di :
1. riunire gli Ordini Forensi degli Stati membri del Consiglio d’Europa per promuovere azioni comuni nel rigoroso rispetto della loro autonomia ed indipendenza,
2. stabilire un legame permanente tra gli Ordini membri organizzando, soprattutto, riunioni periodiche,
3. rappresentare la professione di Avvocato presso le istituzioni europee,
4. promuovere la supremazia del diritto, l’indipendenza della giustizia, i diritti della difesa e i diritti dell’uomo in generale,
5. uniformare la professione di avvocato in Europa, per quanto concerne le modalità di esercizio e la deontologia, particolarmente in materia di indipendenza, segreto professionale, strutture di mezzi o di esercizio, statuto sociale, formazione, compensi, assicurazione e pubblicità,
6. assicurare gli scambi con avvocati di altri continenti e in particolare con gli Ordini della costa mediterranea,
7. assicurare il livello di qualità professionale e di competenza tecnica degli avvocati, uniformare le specializzazioni,
8. favorire gli scambi e gli stages dei giovani avvocati,
9. favorire le informazioni e gli aiuti per migliorare le condizioni di esercizio della professione di avvocato con particolare riferimento ai compiti di consulenza e di difesa, così come la tutela delle regole professionali e in particolare assicurare la difesa delle libertà presso ogni autorità politica, economica e giudiziaria,
10. scambiare le informazioni tra gli Ordini membri con riferimento alle esperienze, ai problemi e agli sviluppi regolamentari della professione in ogni paese e fornirsi reciproca assistenza in caso di necessità.
La Federazione degli Ordini Forensi d’Europa ha sede sociale a Strasburgo, 3 quai Jacques Sturm.
La domanda di ammissione di un Ordine, quale nuovo membro della Federazione degli Ordini Forensi d’Europa, deve essere presentata per iscritto e sottoposta all’ufficio di presidenza.
Secondo l’organizzazione propria di ogni Stato membro del Consiglio d’Europa, gli Ordini che possono essere ammessi alla Federazione sono gli Ordini nazionali e /o gli Ordini regionali o locali.
Gli Ordini che non appartengono ad uno Stato membro del Consiglio d’Europa possono essere ammessi in qualità di osservatori se dichiarano di riconoscere e rispettare i principi fissati dagli attuali statuti.
L’ufficio di presidenza decide sull’ammissione di un Ordine quale nuovo membro o quale osservatore entro tre mesi dalla ricezione della domanda.
L’Ordine, la cui candidatura non è stata accettata, può ricorrere all’Assemblea generale a mezzo lettera raccomandata A.R., entro il mese successivo alla notifica della decisione sfavorevole ovvero, in caso di mancata risposta, entro il termine di mesi tre .
La richiesta di dimissioni di un Ordine membro deve essere indirizzata all’ufficio di presidenza con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della fine dell’anno civile in corso.
L’esclusione di un Ordine membro per motivi diversi dal mancato pagamento delle quote può essere decisa solo dall’Assemblea generale, su proposta dell’ufficio di presidenza ovvero su richiesta di quattro Ordini di differenti paesi, indirizzata per iscritto all’ufficio di presidenza.
A. L’ASSEMBLEA GENERALE
a. L’Assemblea generale ha i poteri più vasti ed è competente in qualunque materia, salvo disposizione contraria degli attuali statuti.
Nomina in particolare, i componenti dell’ufficio di presidenza, delibera sul bilancio e sulle quote, dà quietanza dei conti.
Elegge al proprio interno, per una durata di due anni, un rappresentante, che non può essere un membro dell’ufficio di presidenza, con l’incarico di controllare i conti della Federazione.
L’Assemblea generale stabilisce la lista e la composizione delle commissioni tecniche permanenti e delle commissioni ad hoc.
L’Assemblea generale è la sola competente a modificare gli attuali statuti.
b. L’Assemblea generale è convocata dall’ufficio di presidenza.
Deve essere riunita almeno una volta l’anno, ma può anche essere riunita su richiesta di quattro Ordini originari di differenti paesi, indirizzata per iscritto all’ufficio di Presidenza.
L’Assemblea generale è convocata con lettera semplice, contenente l’ordine del giorno, almeno trenta giorni prima, salvo motivata urgenza.
c. L’Assemblea generale è costituita dagli Ordini membri rappresentati dal loro presidente in carica.
Questi ultimi possono tuttavia delegare un componente dei loro Ordini, o il presidente di altro Ordine ovvero un proprio delegato.
d. L’Assemblea generale vota con la maggioranza semplice degli Ordini presenti sulle questioni ordinarie e con maggioranza qualificata dei due terzi degli Ordini presenti sulle questioni straordinarie.
Sono considerate questioni straordinarie soltanto lo scioglimento della Federazione, la modifica degli statuti o della sede sociale.
La rappresentanza di ogni Ordine membro si effettua secondo un sistema ispirato al modo di rappresentanza degli Stati al Consiglio d’Europa.
Tutti gli Ordini in regola con il pagamento delle quote dispongono almeno di un voto.
Questi stessi Ordini dispongono inoltre di un voto supplementare per ogni cento avvocati iscritti e comunque nessun Ordine può disporre di più di quaranta voti.
Il numero di avvocati iscritti presso ogni Ordine è determinato in base alla dichiarazione rilasciata al momento del pagamento della quota annuale.
B. L’UFFICIO DI PRESIDENZA
a. L’ufficio di Presidenza è costituito dal presidente in carica, dal vicepresidente primo o presidente designato, dal vicepresidente secondo, dal segretario generale e dal tesoriere. Tutti sono nominati dall’Assemblea Generale in funzione tanto delle proprie competenze individuali come di una equa ripartizione culturale e geografica. Solo un Presidente di Ordine degli Avvocati in carica, o un ex Presidente, ovvero un membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ovvero un ex membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati può essere eletto presidente o vicepresidente. Il presidente e i due vicepresidenti devono formare parte di Ordini degli Avvocati membri di paese differenti. La durata degli incarichi di presidente, vicepresidente primo e vicepresidente secondo è di un anno non rinnovabile. Anche il segretario generale e il tesoriere devono formare parte di Ordini degli Avvocati membri di paese differenti.
La durata dei loro incarichi è di due anni e potrà essere rinnovata al massimo due volte.
Tutti prenderanno possesso dei loro incarichi in seguito all’Assemblea Generale nella quale vengano eletti.
Disposizione transitoria
La Presidenza della carica 2003-2004 [delle cariche 2003-2004 e 2004-2005] disporrà di un quarto membro, che sarà il presidente uscente.
b. L’ufficio di Presidenza assume la gestione ordinaria della Federazione.
Predispone le attività periodiche o specifiche (assemblea generale, congressi, giornate di studio, etc…).
Controlla le attività delle commissioni tecniche permanenti e delle commissioni ad hoc .
Prepara i bilanci, verifica i conti e predispone i rendiconti in vista della loro approvazione.
Designa tra i presidenti o gli ex presidenti degli Ordini membri, per una durata di due anni, un rappresentante della Federazione presso l’Unione Europea e il C.C.B.E., da una parte, e un rappresentante presso il Consiglio d’Europa, dall’altra.
Questi due rappresentanti possono essere chiamati a partecipare ai lavori dell’ufficio di presidenza, quando necessario.
In generale, l’ufficio di presidenza vigila sul rispetto dei principi e degli obiettivi della Federazione degli Ordini forensi d’Europa.
C. LE COMMISSIONI
Sono state costituite innanzitutto Commissioni tecniche permanenti, incaricate di assicurare continuativamente l’informazione e le riflessioni che permettono alla Federazione degli Ordini Forensi d’Europa di fissare il proprio pensiero in vista dell’uniformità delle regole riguardo le grandi questioni che interessano la professione d’Avvocato (deontologia, formazione, diritti dell’Uomo e diritti della difesa, rapporti con gli Ordini Forensi del Mediterraneo etc…).
Sono state inoltre costituite delle Commissioni ad hoc, per preparare i lavori periodici della Federazione che si svolgono secondo il seguente schema :
1. scelta del tema e/o dei temi dell’anno
2. rapporti nazionali sulla situazione nei paesi rappresentati
3. discussione in vista della ricerca di una soluzione uniforme
4. adozione di una decisione dell’Assemblea generale
5. diffusione di tale decisione presso tutti gli Ordini membri e tutte le autorità competenti
6. esecuzione di tale decisione parte dagli stessi Ordini membri e, eventualmente, intervento degli Ordini o della Federazione presso le autorità competenti perché essa possa realizzarsi.
La lista e la composizione di tutte le Commissioni è stabilità dall’Assemblea generale, tenendo conto delle competenze individuali ma anche di una giusta ripartizione culturale e geografica.
D. Il Consiglio Consultivo
a. Il Consiglio Consultivo è formato dagli ex-Presidenti, dagli ex-Segretari Generali e dagli ex-Tesorieri della Presidenza.
Il Consiglio Consultivo sarà presieduto dall´ex-Presidente più recente.
Gli ex-Segretari Generali e gli ex-Tesorieri eserciteranno il ruolo di Segretari, in alternanza e per la durata di un anno.
Il Consiglio Consultivo si riunirà almeno una volta all’anno su convocazione dell suo Presidente e potrà essere richiesta, per Lui, da almeno tre dei suoi membri o dalla Presidenza stessa.
Il Consiglio Consultivo si riunirà nello stesso luogo e data che della Presidenza.
b. Le funzioni del Consiglio Consultivo consisteranno nell’assistere la Presidenza in tutte le richieste da essa poste. Parimenti, il Consiglio Consultivo contribuirà al raggiungimento degli obiettivi della FBE.
La Presidenza informera il Consiglio Consultivo delle attività in corso e dei progetti, di modo che il Consiglio Consultivo possa dargli consigli e supporto. Il Consiglio sarà consultato anche in caso di modifiche di Statuto.
I componenti del Consiglio Consultivo potranno rappresentare la FBE, su mandato del Presidente attuale.
L’amministrazione e la logistica della federazione degli Ordini Forensi d’Europa sono assicurate da due segreterie incaricate, sotto la comune autorità del segretario generale, di assistere gli organi della federazione nei loro rispettivi compiti
a. La Segreteria della Presidenza, attualmente fissata a Barcelona, ha il compito di assicurare l’amministrazione generale e l’organizzazione delle riunioni dell’ufficio di presidenza e delle assemblee plenarie della Federazione.
Si fa carico della segreteria della Commissione permanente del Mediterraneo.
b. La Segreteria delle Commissioni, attualmente fissata a Strasburgo, ha il compito di organizzare le riunioni e di assicurare l’informazione dei membri delle altre Commissioni tecniche permanenti o ad hoc, la circolazione dei documenti, la trasmissione dei rapporti all’ ufficio di presidenza, etc…
Il personale delle due segreterie è nominato dall’ufficio di Presidenza, alla cui autorità è sottoposto.
Ogni Ordine membro versa entro il 31 marzo di ogni anno la quota fissata dall’Assemblea generale.
Solo gli Ordini in regola con il pagamento delle quote sono ammessi alle votazioni nonché a beneficiare dei servizi forniti dalla Federazione.
L’ufficio di Presidenza può, inoltre, escludere un Ordine membro non in regola con il versamento delle quote
Tale esclusione può essere deliberata soltanto dopo l’invio di una messa in mora indirizzata a mezzo raccomandata A.R., rimasta infruttuosa alla scadenza del termine di mesi tre dall’invio.
La decisione di esclusione è anch’essa notificata agli Ordini interessati con lettera raccomandata A.R.
L’Ordine escluso, entro un mese dalla notifica del provvedimento, può proporre appello avverso tale decisione con lettera indirizzata all’ufficio di presidenza ; quest’ultimo dovrà allora convocare l’Ordine per la successiva assemblea generale che delibererà, sul ricorso, in ultima istanza.
Un Ordine definitivamente escluso per mancato pagamento della quota non può richiedere l’ammissione a meno che non paghi tutte le quote arretrate.
a. I Congressi e le altre manifestazioni della Federazione degli Ordini Forensi d’Europa sono esclusivamente a carico degli Ordini organizzatori.
Questi ultimi predispongono un bilancio di previsione, d’intesa con l’ufficio di Presidenza, includendo l’importo delle spese di iscrizione richiesto a ciascun partecipante ed, eventualmente i possibili contributi provenienti da organismi professionali, collaboratori esterni o enti locali.
b. Le spese amministrative e le spese per le trasferte dei componenti dell’ufficio Presidenza sono a carico della Federazione.
Le spese per le trasferte dei rappresentanti degli Ordini membri sono invece a carico di questi ultimi.
Per quanto riguarda le spese per le trasferte dei componenti delle Commissioni permanenti o ad hoc, sono a carico degli stessi membri o dei loro Ordini salvo decisione eccezionale dell’ufficio di presidenza.
La Federazione degli Ordini Forensi d’Europa riconosce tutte le lingue nazionali di tutti i paesi rappresentati al proprio interno,
Le lingue professionali sono il francesce, l’inglese, il tedesco, lo spagnolo e l’italiano.
La traduzione simultanea nelle cinque suddette lingue ufficiali della Federazione deve essere dunque assicurata dagli Ordini organizzatori in occasione di ogni riunione plenaria.